20 settembre 2020
Il titolo per la raccolta dei funghi spontanei epigei, valido in tutto il territorio della Regione Piemonte (art.3 Legge Reg. 24/2007 e s.m.i.), è costituito dalla ricevuta del versamento della somma stabilita dalla Giunta Regionale su cui NON va applicata la marca da bollo e deve essere accompagnata da idoneo documento di identità.
L’autorizzazione alla raccolta è strettamente personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di 3 kg a persona al giorno.
L’autorizzazione alla raccolta è strettamente personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di 3 kg a persona al giorno.
I minori di anni 14 possono raccogliere gratuitamente i funghi purché siano accompagnati, nel numero massimo di due, da una persona maggiorenne munita di valido titolo per la raccolta.
PERIODO DI VALIDITÀ ED IMPORTO DA PAGARE:
Non residenti:
- 5,00 € con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta)
- 10,00 € con validità settimanale (vanno indicati i 7 giorni consecutivi)
- 30,00 € con validità annuale (anno solare)
- 60,00 € con validità biennale; (2 anni solari)
- 90,00 € con validità triennale (3 anni solari)
- 10,00 € con validità settimanale (vanno indicati i 7 giorni consecutivi)
- 30,00 € con validità annuale (anno solare)
- 60,00 € con validità biennale; (2 anni solari)
- 90,00 € con validità triennale (3 anni solari)
Residenti:
- 5,00 € con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta)
- 10,00 € con validità settimanale (vanno indicati i 7 giorni consecutivi)
- 25,00 € con validità annuale (anno solare)
- 50,00 € con validità biennale; (2 anni solari)
- 75,00 € con validità triennale (3 anni solari)
- 10,00 € con validità settimanale (vanno indicati i 7 giorni consecutivi)
- 25,00 € con validità annuale (anno solare)
- 50,00 € con validità biennale; (2 anni solari)
- 75,00 € con validità triennale (3 anni solari)
MODALITÀ DI PAGAMENTO:
L’importo può essere versato, specificando la causale: “ L .R. 24/200 7 e s.m.i. - Titolo per la raccolta funghi …..”
(indicare il giorno, o la settimana, l’anno o gli anni per cui si effettua il versamento).
Devono essere indicati: nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente:
1) con bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a “UNIONE MONTANA TERRE ALTE” -
IBAN IT80 B 03111 48710 000000004686 - presso UBI BANCA SpA - Filiale di Rocchetta Ligure;
2) in contanti direttamente allo sportello della Tesoreria dell’Unione Montana Terre Alte (presso UBI BANCA spa FILIALE DI ROCCHETTA LIGURE) o presso qualsiasi altro sportello della UBI BANCA SpA.
(indicare il giorno, o la settimana, l’anno o gli anni per cui si effettua il versamento).
Devono essere indicati: nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente:
1) con bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a “UNIONE MONTANA TERRE ALTE” -
IBAN IT80 B 03111 48710 000000004686 - presso UBI BANCA SpA - Filiale di Rocchetta Ligure;
2) in contanti direttamente allo sportello della Tesoreria dell’Unione Montana Terre Alte (presso UBI BANCA spa FILIALE DI ROCCHETTA LIGURE) o presso qualsiasi altro sportello della UBI BANCA SpA.
La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento e deve essere esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza.
RACCOLTA FUNGHI DI BASSO PREGIO ECONOMICO:
La raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di titolo, fermi restando i disposti di cui all’art. 2 della L.R.24/2007 e s.m.i..
La raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza necessità di titolo, fermi restando i disposti di cui all’art. 2 della L.R.24/2007 e s.m.i..
DEROGA PER I PROPRIETARI DEI FONDI
Per il proprietario, l’usufruttuario, l’avente titolo giuridico e per il conduttore del fondo nonché per il loro parenti ed affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore), sul proprio fondo non ci sono limiti e non è necessario il titolo per la raccolta.
Al di fuori del proprio fondo, i soggetti sopra menzionati sono tenuti al rispetto della normativa vigente in materia.
QUANTITÀ E MODALITÀ DI RACCOLTA
I possessori di titolo per la raccolta, possono raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di: 3 kg a persona al giorno
La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria pulizia dei funghi raccolti.
I funghi raccolti vanno riposti e trasportati in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. E’ vietato in ogni caso l’uso di contenitori in plastica.
DIVIETI:
La raccolta dei funghi epigei spontanei E’VIETATA:
- nei castagneti da frutto coltivati, salvo per il proprietario, il conduttore e i loro parenti ed affini di primo grado;
- nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo, salvo per il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;
- nei terreni delimitati da apposite tabelle sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile o la raccolta sia riservata ai sensi degli artt. 820 e 821 del codice civile.
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali, naturalistici o scientifici, individuate da Regione, Enti Locali, Parchi;
- dal tramonto alla levata del sole.
- E’ vietata la raccolta di esemplari di Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso.
- E’ vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l’apparato radicale.
- Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario di tutti i funghi, anche se velenosi, perché tutti sono utili alla salute del bosco e dell'ambiente.
La raccolta dei funghi epigei spontanei E’VIETATA:
- nei castagneti da frutto coltivati, salvo per il proprietario, il conduttore e i loro parenti ed affini di primo grado;
- nei giardini e nei terreni di pertinenza di immobili ad uso abitativo, salvo per il proprietario, conduttore e loro parenti ed affini di 1° grado;
- nei terreni delimitati da apposite tabelle sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile o la raccolta sia riservata ai sensi degli artt. 820 e 821 del codice civile.
- nelle aree specificatamente interdette per motivi selvicolturali, naturalistici o scientifici, individuate da Regione, Enti Locali, Parchi;
- dal tramonto alla levata del sole.
- E’ vietata la raccolta di esemplari di Amanita Caesarea allo stato di ovolo chiuso.
- E’ vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l’apparato radicale.
- Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario di tutti i funghi, anche se velenosi, perché tutti sono utili alla salute del bosco e dell'ambiente.
SANZIONI:
Il raccoglitore che non rispetta le disposizioni previste dalla normativa nazionale e regionale è soggetto a delle sanzioni amministrative che possono essere comminate da tutti gli operatori addetti al controllo.
Allegati
- Titolo Raccolta Funghi Unione Montana Terre Alte[.pdf 193,1 Kb - 27/09/2020]
A cura di
Nome | Descrizione |
---|---|
Descrizione | È il punto di accesso dei Cittadini che vogliono conoscere l’attività amministrativa del Comune |
Indirizzo | Piazza Fratelli Bisio, 1 |
Telefono |
0143.94162 |